28 marzo 2009

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione

L’aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
Le novità principali introdotte riguardano:

  • l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
  • l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
  • l’estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.


Tali punti sono oggetto della disciplina di questa circolare.

Vi sono inoltre altre innovazioni, che verranno successivamente trattate non appena disponibile il D.M. attuativo di cui al comma 3 dell’articolo 19 del precitato testo normativo.

Tra queste:

  • L’aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga;
  • L’introduzione di una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi;
  • Il potenziamento del legame tra politiche attive e ammortizzatori sociali, mediante una diversa e più cogente disciplina della disponibilità al lavoro e alla formazione da parte dei percettori dei trattamenti.

Co.co.pro., l'indennità passa al 20% del reddito

Il consiglio dei ministri ha approvato un emendamento contenente una serie di disposizioni per i lavoratori sospesi e licenziati, che il governo presenterà in sede di conversione del dl n. 5/2009 (il salva-auto).
Tra le novità, raddoppia l'indennità ai co.co.pro. che passa al 20% del reddito percepito dal collaboratore l'anno precedente; si accelerano i tempi di concessione ed erogazione degli ammortizzatori sociali (da 120-140 giorni a 20-30 giorni); viene esteso il lavoro accessorio (i voucher) a tutti i lavoratori licenziati o sospesi; ed è introdotto infine l'obbligo per gli uffici di collocamento (centri impiego e agenzie per il lavoro) di divulgare a cadenza almeno settimanale le nuove opportunità di lavoro.

E´ legittimo il licenziamento dovuto a condanna per concussione

Con sentenza n. 5581 del 6 marzo 2009, la Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento in tronco di un dipendente comunale condannato in sede penale per concussione.
La Suprema Corte ha, inoltre, concluso che "in tema di impiego pubblico la condanna penale comporta di per sé il venir meno della fiducia, che presiede al rapporto di lavoro e tanto è sufficiente per confermare la legittimità del recesso".
Corte di Cassazione Sezione LavoroSentenza del 6 marzo 2009, n. 5581

Licenziamento illegittimo - Riduzione di personale

Reputa, al riguardo, non sufficiente l'indicazione del numero di eccedenze suddivise per regione geografica in relazione alle quattro aree di inquadramento dei dipendenti, ciascuna comprendente diversi profili e professionalità eterogenee, senza alcuna precisazione dei settori nei quali era necessario ridurre il personale; né, ai fini della sufficienza della comunicazione, rilevava il criterio di scelta esclusivamente di ordine soggettivo concordato con i sindacati (possesso dei requisiti per la pensione di anzianità), la cui applicazione presupponeva l'individuazione oggettiva della platea degli interessati alla riorganizzazione aziendale, individuazione necessariamente derivante dal nesso di causalità con le esigenze tecnico produttive che determinavano la riduzione di personale. Per di più la carenza degli elementi di cui all’iniziale comunicazione non consentiva alle organizzazioni sindacali un effettivo controllo sull'iter procedurale riguardante la riduzione del personale.
CORTE DI CASSAZIONE - 19 GENNAIO 2009, N. 1181

Licenziamento illegittimo e superamento del periodo di comporto

Qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento; in caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, delle assenze non contestate non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, di conseguenza, il licenziamento è illegittimo.
Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sentenza 05.09.2008

23 marzo 2009

AGUSTA PROTEGGE IL CAPO “LICENZIA-PRECARI”

Fa licenziare il terzo operaio Palmar in due mesi
Ti ricordiamo che i lavori più pesanti, più umili e più pericolosi vengono svolti da aziende esterne; Le pulizie, il facchinaggio, la verniciatura , i compositi, i tubi, le lamiere ecc. gli operai di queste aziende lavorano consapevoli di quello che rischiano perché non hanno il posto di lavoro garantito, hanno paura persino di rivendicare i diritti minimi, come quello della salute, per non perdere il lavoro.. Grazie al loro sacrificio Agusta può vantare di avere ridotto al minimo gli infortuni sul lavoro, ma se gli chiedi di intervenire per tutelare gli operai esterni, allarga le braccia e ti risponde “non possiamo intervenire perchè non sono nostri dipendenti”. E tu hai il coraggio di farli licenziare? E si che sei stato anche tu un operaio, sai cosa vuol dire rompersi la schiena per nove ore al giorno per portare a casa 800 euro al mese. Se sei prossimo alla pensione perché devi accanirti in questo modo con i lavoratori? Che cosa devi dimostrare ancora?
Vai in pensione tranquillo e finiscila di comportarti così.


I lavoratori Palmar sono dipendenti Palmar e, pertanto, devono essere i responsabili Palmar a dare loro le disposizioni lavorative. Se il “capo-cantiere” non è in grado di far fronte alle esigenze organizzative, allora Palmar deve aumentare il numero dei responsabili. In caso contrario, i preposti Agusta si sentono autorizzati a comandare direttamente gli operai Palmar.

Circa un anno fa, i delegati Palmar, hanno inviato un comunicato sia a Palmar che ad Agusta chiedendo di modificare i rapporti tra responsabili Agusta e operai Palmar. Qualche mese dopo la situazione ha richiesto un incontro chiarificatore con le due aziende, le quali si rendono disponibili per risolvere il problema ma non intervengono. Dopo l’ennesima segnalazione da parte delle RSU, solo in alcuni reparti il problema viene risolto ma non al “bertello”, dove il responsabile Agusta inoltra numerosi reclami alla direzione Palmar che manda a casa gli operai uno dopo l’altro.

- Il primo operaio è stato licenziato al rientro di un infortunio sul lavoro, infortunio causato dall’olio utilizzato per proteggere i pezzi metallici dall’ossidazione. I guanti che avevano dato all’operaio si sono impregnati di olio causando una forte irritazione della pelle. Al rientro dall’infortunio gli è stato comunicato che non era idoneo alla mansione e per questo motivo non gli veniva rinnovato il contratto
- Il secondo operaio veniva ripetutamente rimproverato perché era troppo lento e, passando dalle parole ai fatti, Agusta invitava la direzione Palmar a non rinnovare il contratto al lavoratore. Palmar esegue alla lettera.
- Il terzo lavoratore saluta i colleghi venerdì 13 marzo: il suo destino era segnato da quando, qualche giorno prima, aveva avuto una discussione con l’ormai famoso CAPO Agusta.


Tutte le giustificazioni basate su picchi di lavoro, su crisi aziendali, su riduzione del personale precario sono campate per aria dato che i tre operai sono stati immediatamente rimpiazzati con altrettanti lavoratori precari. Palmar è colpevole di aver lasciato il cantiere in mano ad un solo “capo-cantiere” che non ce la fa ad assolvere al suo compito e lascia i lavoratori in balia di questi capetti; Agusta, dal canto suo, si circonda di questi nostalgici degli anni 40 che si accaniscono contro gli esterni solo perché devono subire in silenzio.

24 MARZO 2009 - PRESIDIO ALLA SEDE REGIONALE LOMBARDIA

Il Titanic dell'economia affonda ogni giorno, i governi varano manovre di salvataggio per mettere al sicuro le banche e i finanzieri che con le loro manovre speculative sono all'origine della crisi.Questo mentre i ceti popolari, pensionati e lavoratori fanno sempre più fatica a sopravvivere in modo dignitoso ed a resistere alla disoccupazione, ai bassi salari, alla precarietà dilagante, alla insicurezza del lavoro che causa sempre più morti.In Lombardia nel primo bimestre 2009 il ricorso alla cassa integrazione è aumentato del 243% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (17,584 milioni di ore contro 5,134 milioni di ore) e migliaia di lavoratori a tempo determinato e parasubordinati hanno perso il loro precario lavoro. Di fronte alla vastità di lavoratori coinvolti è criminale lasciare che ognuno affronti da se la crisi; è necessario invece che si adottino anche a livello regionale misure anticrisi a favore di cassintegrati, precari e pensionati.
PRESIDIO ALLA SEDE REGIONALE LOMBARDIA
Via F. Filzi
Martedì 24 MARZO 2009
ore 10,00

22 marzo 2009

diritto al congedo (art. 42, cm 5 DLgs. 151/2001) al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

21 marzo 2009


Strumenti di protezione per i lavoratori sospesi o licenziati

Accelerazione nel pagamento degli assegni, raddoppio dell'indennià per i co.co.pro che restano senza lavoro, voucher per pagare piccoli lavori occasionali sempre nel periodo in cui il lavoratore resta senza occupazione fissa. Queste sono alcune tra le misure in materia di ammortizzatori sociali presentate dal ministro Sacconi nella conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri del 13 marzo scorso.
A seguito dell’Accordo Stato- Regioni, il pacchetto di norme deliberato dal Consiglio sarà sottoposto, come insieme di emendamenti, all'approvazione del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n.5 del 2009 in materia di sostegno ai settori industriali in crisi. Cosa prevedono queste nuove norme?

Lsg SkyChefs Malpensa: Nuova protesta dei lavoratori licenziati dalla cooperativa ServiGest

La motivazione del licenziamento è stata spiegata con il passaggio dalla cooperativa “Archimede Logistica e packaging” alla ServiGest: non una novità dato che prima a gestire una parte del servizio c’era la Cis, poi la Archimede e infine la ServiGest, tutte cooperative riconducibili alla stessa proprietà, che ogni due/tre anni cambia nome e ragione sociale e lascia a casa parte dei dipendenti non ottemperando al pagamento di contributi e Tfr. Un problema vecchio e mai risolto a Malpensa, quello del ricorso all’affidamento in appalto a cooperative di servizi che si muovono in maniera più che disinvolta tra le pieghe delle normative che regolano i rapporti di lavoro.

18 marzo 2009

VENERDÌ 20 MARZO PRESIDIO davanti agli uffici della LSG Sky Chefs al TERMINAL 2 di MALPENSA

Le norme peggiorative delle condizioni di vita e di lavoro per gli immigrati non sono altro che le future condizioni di vita e di lavoro che saranno applicate in modo generalizzato a tutta la classe lavoratrice sull’onda della crisi economica attuale.
Per questo la nostra lotta di oggi riguarda tutti i lavoratori.
Le nostre rivendicazioni sia nei confronti della LSG Sky Chefs che nei confronti della cooperativa Servi Gest appaltante del servizio sono:
• che tutti noi licenziati dobbiamo essere reintegrati sul posto di lavoro
• che ci devono essere pagate le mensilità arretrate e il TFR
• che deve essere riconosciuto il nostro diritto a organizzarci. Chiediamo a tutti di sostenere la nostra lotta partecipando
VENERDÌ 20 MARZO 2009
dalle 10 alle 18
PRESIDIO davanti agli uffici della
LSG Sky Chefs
TERMINAL 2 di MALPENSA
LE 23 LAVORATRICI E LAVORATORI LICENZIATI A MALPENSA

17 marzo 2009

RdB cub e Sdl Int. Alto Milanese dichiarano lo stato di agitazione del personale dell'ospedale di Legnano

RdB cub e il Sindacato dei lavoratori Sdl Alto Milanese dichiarano lo stato di agitazione del personale dell'ospedale di Legnano per l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, riservandosi la proclamazione dello sciopero, affinché l’Amministrazione, attraverso gli uffici preposti, saldi in tempi brevi le quote relative alle Risorse Aggiuntive Regionali 2008, come previsto dalla legge. In particolare i sindacati denunciano che, nelle competenze del mese di giugno 2008, ai dipendenti è stata erogata una quota d’acconto pari a circa il 50% di quanto stabilito “nell’intesa su risorse aggiuntive regionali 2008 per il personale del comparto sanità pubblica” datata 04.12.2007 a seguito di una successiva intesa regionale datata 28.05.2008 e di faticose, quanto estenuanti trattative tra l’Azienda e le parti sindacali (RSU e O.O.S.S. firmatarie di contratto).

16 marzo 2009

Fine settimana insanguinato dagli incidenti sul lavoro. Hanno perso la vita un camionista, due agricoltori e un addetto alla pulizia dei vetri
Il conducente di un autocarro è morto per il ribaltamento del mezzo che stava guidando, sulla statal [...]

Condannati 5 ex dirigenti tecnici e sanitari delle Ferrovie dello Stato per la morte di 17 lavoratori vittime dell’amianto
Il Giudice monocratico del Tribunale di Bologna Arnaldo Rubichi ha giudicato responsabili di omicidi [...]
La quarta Sezione penale della Suprema Corte ha confermato la condanna per incendio colposo pronunci [...]

14 marzo 2009


NOI LA CRISI NON LA PAGHIAMO !! SABATO 28 MARZO I LAVORATORI DELLA SANITA’ CI SARANNO

I LAVORATORI DELLA SANITA’ E…
IL 28 MARZO

Il 28 marzo 2009 è indetta una manifestazione nazionale a Roma contro la politica governativa con una piattaforma rivendicativa che chiede diritti, salario, lavoro, dignità sociale, costruisce un primo momento di opposizione sociale.

La condizione lavorativa e di vita dei lavoratori della sanità è da troppo tempo ai limiti della sopportazione umana e a fronte di continui sacrifici personali, contrappone carichi di lavoro insopportabili, salari che vanno verso una riduzione non solo del potere di acquisto, dignità professionale e autonomia calpestate, servitù per profili come gli oss, schiavitù per gli infermieri, insicurezza per gli amministrativi, erosione del ruolo dei tecnici sanitari.

MA NON BASTA

Il governo si appresta a licenziare i precari aumentando la crisi di personale, ad allungare l’età pensionabile riducendo la pensione, modificare il contratto che non garantisce più salario e trattamento unico, consentendo il totale arbitrio delle aziende sanitarie nella gestione e la retribuzione dei lavoratori, frantumazione della categoria con contratti decentrati regionali e aziendali senza risorse e volti solo a aumentare la già totale flessibilità dei lavoratori

USCIAMO DAL GHETTO DEI PRESIDI SANITARI
E UNIAMOCI AGLI ALTRI LAVORATORI

CONTRO CHI VUOLE DISTRUGGERE I NOSTRI DIRITTTI, IL NOSTRO SALARIO, LA NOSTRA DIGNITA’, LA NOSTRA PENSIONE, LA NOSTRA SALUTE, IL NOSTRO FUTURO.
PER REGALARE SOLDI A BANCHE, INDUSTRIALI, AFFARISTI E FINANZIERI TRASFORMANDO LA NOSTRA VITA IN UN INVESTIMENTO A COSTO ZERO PER LORO.

CONTRO LA POLITICA GOVERNATIVA CHE FA DEI LAVORATORI PUBBLICI IL PROPRIO BANCOMAT, PER GRIDARE UNITI AL GOVERNO E AGLI AFFARISTI DI RIFERIMENTO CHE NOI ………………


NOI LA CRISI NON LA PAGHIAMO !!!

SABATO 28 MARZO
I LAVORATORI DELLA SANITA’
CI SARANNO

Perdita dello stato di disoccupazione

In particolare l’interpellante chiede di sapere se le dimissioni volontarie presentate da un
lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la
perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una “congrua offerta di
lavoro” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n.
297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l’attività lavorativa in
questione non consentirebbe di percepire un “reddito annuale superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione”.
Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque
rientrare nella lett. a) dell’art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di
disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale
atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.

Pagamento del TFS o TFR a seguito decesso titolare – Obbligo presentazione della successione

Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo.
Al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione dello stesso, l’ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’articolo 2122 del codice civile -in deroga ai principi generali della successione mortis causa- nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale.
Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.