Il trattamento di fine rapporto o di fine servizio è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore dipendente in costanza del rapporto lavorativo.
Al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione dello stesso, l’ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’articolo 2122 del codice civile -in deroga ai principi generali della successione mortis causa- nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale.
Al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione dello stesso, l’ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto provvede alla erogazione delle relative somme.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’articolo 2122 del codice civile -in deroga ai principi generali della successione mortis causa- nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale.
Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.