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08 settembre 2009

ESAB MESERO: RISCHIO AMIANTO

I sei operai dovranno prestare la massima attenzione nel venire a contatto con le lamiere del tetto. Hanno dovuto sistemare dei cartoni per evitare il contatto e devono bagnarsi spesso durante la giornata con acqua. Il medico controllerà quindi le loro condizioni per verificare se il loro stato di salute stia subendo qualche conseguenza. "Staremo su finché l'azienda non ci darà risposte concrete: non abbiamo limiti di tempo", spiega uno dei sei, Valerio Garavaglia, delegato Rsu. Secondo Garavaglia non è giusto che l'azienda decida di andarsene, "facendo solo i suoi interessi, fregandosene di 85 lavoratori e delle loro famiglie".

08 giugno 2009

Amianto: la rivalutazione contributiva deve essere calcolata solo sui periodi di effettiva esposizione alle fibre aerodisperse

Sulla base di questi principi questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'articolo 13, comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel senso che per "intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail" deve intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi lavorativi diversi (cosi' la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte: tra tante, Cass . sent. n. 517 del 2007, n. 27111 del 2006, n. 1140 del 2005, n. 21667 del 2004, n. 4950 del 2002).
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Ordinanza del 6 maggio 2009, n. 10437

26 maggio 2009

salvaguardia del diritto alla prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto

Le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 restano valide ed efficaci qualora siano state liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009

1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009, 33, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”.

12 maggio 2009

amianto: salvaguardia del diritto alla prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico

2. Salvaguardia del diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14, della legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci.

3. Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.

03 maggio 2009

Amianto, esposizione ignota per il 15% delle vittime

Ma quante sono le persone affette da mesotelioma maligno (tumore causato da amianto, ndr) in Italia? Nel nostro Paese si contano 1.200-1.300 casi l'anno, con un'incidenza di circa 4 uomini su 100mila e di una donna su 100mila. Diverse possono essere le cause d'esposizione: dal 1993 al 2004 il 66% dei casi di malattia era dovuto a esposizione lavorativa (81% uomini), mentre la convivenza con un familiare esposto toccava il 4,5% e le cause ambientali rappresentavano il 4,7% del totale
"Un'incidenza non da poco è relativo al dato dell'esposizione ignota, che supera il 15% del totale", spiega Alessandro Marinaccio, ricercatore dell'Ispesl e referente per il Registro nazionale dei mesoteliomi. "Questo però non significa che esistono altre cause non riconosciute, bensì che talvolta è impossibile individuare la reale origine dell'esposizione sulla base dei ricordi della vittima".

27 febbraio 2009

benefici previdenziali per esposizione ad amianto

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica,
riconosce il diritto del ricorrente C. L. alla applicazione dei benefici della rivalutazione contributiva per il coefficiente di 1,5, previsti dall'art. 13 co. 8 della L. 27 marzo 1992 n. 257, sostituto dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271, essendo stato esposto all’amianto per un periodo superiore a dieci anni.
Sentenza n. 553/2008 del 29 dicembre 2008 - Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia-Giulia - In tema di benefici previdenziali per esposizione ad amianto

16 novembre 2008

Approvate in Veneto le Linee guida per esposti ed ex esposti ad amianto

"Con DGR n. 5094 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni - si legge nella prima parte delle linee guida -, la Regione del Veneto ha avviato, in compartecipazione con il Ministero della Sanità, un programma speciale di ricerca riguardante la "Sperimentazione di un modello di sorveglianza e di assistenza sanitaria ai lavoratori con pregresse esposizioni professionali a cancerogeni (Amianto e CVM)", su di un campione di lavoratori individuati negli ex esposti ad amianto e CVM della Regione. Tale programma di sperimentazione ha permesso di:1) definire ed individuare, sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite in ambito di controllo dei rischi CVM e Amianto nei lavoratori attivi, i livelli di rischio attesi per i vari gruppi di ex esposti in diverse particolari condizioni di lavoro;2) sperimentare un protocollo sanitario per un'appropriata diagnosi precoce ed assistenza sanitaria in relazione al livello di rischio e gli strumenti necessari;3) sperimentare un programma di sorveglianza epidemiologica degli ex esposti attraverso gli archivi regionali delle dimissioni ospedaliere;4) stimare i costi diretti della sorveglianza sanitaria".

25 settembre 2008

AMIANTO

1 - Ordinanza Ministero della Sanità 26/6/86: Restrizioni sulla Crocidolite
2 - Circolare Ministero della Sanità1/7/86 n° 42: Tubazioni in Cemento Amianto
3 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 24 maggio 1988 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 143 del 20/6/1988): Divieto Crocidolite con deroghe
4 - Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277: Divieto uso amianto in alcune applicazioni (attualmente abrogato dal Dlg. 257/2006)
5 - Legge 27/3/92 n° 257: Superamento dell'uso dell'amianto
6 - Decreto Min. Amb. 12/2/97: Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto
7 - Direttiva 97/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/97 recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione nel mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi
8 - Direttiva 97/69/CE della Commissione Europea del 5/12/97 recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
9 - Legge 24/04/98 n° 128: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CEE (Legge Com. 1995-1997)
10 - Decreto Legislativo 25/07/06 n. 257 : Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro
Prevenzione/Riduzione inquinamento ambientale-Decreto Ministeriale del 12 febbraio 1971, aggiornato dal D.M. 05/09 del 1994 ( pubblicate sulla G.U. n.64 del 12/3/1971 e sulla G.U n.220 del 20/9/1994): Elenco industrie insalubri
- Decreto del Presidente della Repubblica 10/9/82 n° 915: Rifiuti tossico-nocivi: amianto - Delibera Comitato Interministeriale (pubblicata sul S.O. n. 52 alla G.U. n. 253 del 13/9/1984)Smaltimento rifiuti T/N di amianto
- Circolare 10/7/86 n° 45 Ministero della Sanità: Amianto in scuole e ospedali
- Decreto Ministero della Sanità 2/3/87: Elenco industrie insalubri
- Decreto Ministero dell'Ambiente 26/4/89: Catasto rifiuti speciali
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/7/1989 (pubblicato sulla G.U. n.171 del 24/7/1989): Adeguamento emissioni in atmosfera
- Decreto Ministero dell'Ambiente 12/7/90: Valori di emissione in atmosfera
- Decreto del Presidente della Repubblica 8/8/94: Piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente
- Decreto Ministero della Sanità 5/9/94: Elenco industrie insalubri
- Decreto Legislativo 17/3/95 n° 114: Valori limite delle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi
- Decreto Legislativo 5/2/97 n° 22: Rifiuti (Decreto Ronchi)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 5/2/2004Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- Deliberazione 30 marzo 2004 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorioCriteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (Deliberazione n. 01/Cn/Albo)
10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (Deliberazione n. 02/Cn/Albo)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 29/7/2004 n. 248Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto
Decreti applicativi del Decreto Legislativo 257/92
- Decreto Ministero della Sanità 6/9/94: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.
- Decreto Ministero della Sanità 26/10/95: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili.
- Decreto Ministero della Sanità 14/5/96: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto:
Allegato 1: Siti dismessi
Allegato 2: Prefabbricati contenenti amianto
Allegato 3: Tubazioni e cassoni per acqua potabile
Allegato 4: Classificazione e utilizzo "Pietre Verdi"
Allegato 5: Requisiti minimi per laboratori analisi
-DM 20 agosto 1999 : Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

01 luglio 2008

Amianto: l’Inail riesamina le domande presentate nel 2005

L’Inail ha reso noto che procederà al riesame delle domande presentate nel 2005 dai dai lavoratori occupati in lavorazioni a rischio amianto.
La possibilità, in particolare, è stata prevista dal decreto 12 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2008) e non prevede la riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze: l’Istituto, quindi, rivaluterà le domande già presentate alla luce dell’introdotta possibilità di estendere la certificazione di esposizione all'amianto ad alcune aziende, in modo da corrispondere ai lavoratori un trattamento pensionistico più favorevole.
Per avviare il riesame, i lavoratori devono presentare il modello A8 alla Sede Inail competente per il territorio entro l'11 maggio 2009, provvedendo in via preliminare alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Ministero del lavoro, decreto 12 marzo 2008

29 maggio 2008

certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.

-Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Decreto 12 marzo 2008 - Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale. (normativa)

15 gennaio 2008

Amianto, benefici fino a ottobre 2003

Il beneficio pensionistico, che consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5 - valido sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione dell’importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003 con esposizione ultradecennale all'amianto.
L'attività deve essere stata soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall’Inail e i lavoratori devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall’Inail, presentata entro il termine del 15 giugno 2005.

E’ l’Inps, con il messaggio 703/2008, a fare il punto sulle novità (art, 1, commi 20 e 21) della legge 247/07.

Il beneficio è riconosciuto considerando anche l’attività lavorativa svolta fino alla data di inizio dell’azione di bonifica e comunque non oltre il 20maggio 2003

Il diritto al beneficio pensionistico (articolo 13, conima 8,- della legge 257/1992) è riconosciuto ai lavoratori i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

1. abbiano presentato all'Inail, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell'attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto;

2. abbiano svolto attività con esposizione all'amianto in aziende interessate da atti di indirizzo, (già emanati, in materia, dal ministero del Lavoro), in base ai quali sono state rilasciate dall'Inail certificazioni la cui validità, ai fini del riconoscimento del beneficio, è stata sancita dall'articolo 18, comma 8 della legge 179/2002;

3. non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge 247/2007).

Le modalità di attuazione sono rimandate ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con l'Econonomia, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 247.