
07 febbraio 2010
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito in progetti di formazione

27 luglio 2009
OCE’ ITALIA: la CUB non firma l'accordo sugli esuberi

La riunione del 23 luglio ‘09 in Unione Grafici ha prodotto un accordo che prevede 90 licenziamenti “volontari” e la cassa integrazione.
La CUB ha partecipato agli incontri ma non ha firmato perché, a queste condizioni, l’accordo non è un accordo valido per la tutela dei lavoratori: viene accettato il taglio previsto e la cassa integrazione a rotazione non ha vincoli certi. Ricollocazione, formazione, outplacement e verifiche potranno essere utili ma non bastano a cambiare il segno dell’accordo.
Le condizioni economiche lorde, in aggiunta alle spettanze di CIGS o di Mobilità:
- 650 euro al mese, per chi passa dalla cassa integrazione e dalla mobilità e accede alla pensione;
- 950 euro al mese, per chi va in mobilità senza poter andare in pensione; durante la CIGS per i primi tre mesi 450 euro e 400 euro al mese dal 4° al 6° mese, 0 (zero euro) per i restanti sei mesi;
- 5.000 euro per chi va direttamente in pensione.
I soldi verranno erogati in tre tranche da definire al momento della conciliazione individuale.
Quindi i licenziamenti possono partire da subito mentre per la CIGS si dovrà aspettare l’incontro e la ratifica al Ministero e dal lunedì successivo i lavoratori verranno sospesi dal lavoro.
La cassa integrazione potrà coinvolgere al massimo 130 lavoratori ma quel che va ancora risolto è la possibilità di applicare la rotazione per i lavoratori. E anche i prossimi incontri previsti andranno preparati con argomenti e proposte precise altrimenti la direzione continuerà a sostenere tesi restrittive (la rotazione si può fare solo tra mansioni che si duplicano, solo nei centri B.S. … ma allora la mobilità orizzontale e verticale, la polifunzionalità, ecc. vanno a farsi benedire per evitare di applicare la rotazione??).
Quel che si dovrebbe fare è tirare la corda fino alla fine evitando i licenziamenti, non consentendo alle direzioni la lista di proscrizione e utilizzando strumenti alternativi.
100 persone in cigs al giorno (8 ore) significa per la società un risparmio di 800 ore; applicando un ora al giorno di cigs per tutti 550 (7 ore di lavoro per tutti) si ottiene un risparmio di 550 ore e se proprio si deve arrivare a 800 ne mancano 250 che vuol dire circa 30 persone in cigs (con rotazione settimanale/mensile??).
Certo questa è una soluzione tecnica ma politicamente valida e che evita possibili traumi e liste di cigs a zero ore.
In ogni caso andremo avanti a discutere e confrontarci sul che fare perché tutti/e sappiamo che non è finita…
01 febbraio 2009
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione.

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1) euro 886,31 834,55
2) euro 1.065,26 1003,05
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.917,48.
III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2008 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.
IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 886,31 ed a euro 1.065,26.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 (euro 858,58 ed euro 1.031,93).
V - ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a euro 529,15. Tale importo deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, che gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
04 gennaio 2009
mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens. Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro

Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22 - DS22mob) e della dichiarazione sostitutiva (mod. DSO) per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e mobilità. Quadro organizzativo procedurale ed istruzioni operative.
09 novembre 2008
Indennità di mobilità. Maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione della prestazione per lavoratori licenziati nel mezzogiorno

Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, l’Istituto aveva precisato che «per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione è rispettivamente prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate per ulteriori dodici mesi».