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14 marzo 2010

INPS

Circolare numero 35 del 09-03-2010
Contenuto:
Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art 66 L. 448/1998 ? D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell?assegno.
Circolare numero 36 del 09-03-2010
Contenuto:
Art.2, comma 130, Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).
Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all?art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche. Istruzioni procedurali.
Messaggio numero 6827 del 09-03-2010
Contenuto:
Periodi di sospensione del rapporto di apprendistato per congedo di maternità e parentale. Chiarimenti in materia di obblighi contributivi.
Circolare numero 37 del 11-03-2010
Contenuto:
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art. 2, comma 153.

02 giugno 2009

tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi


Tra gli strumenti di tutela del reddito approntati dal Governo con l’articolo 19 del D.L.185/08 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito dalla L.2/09, con le integrazioni dell’articolo 7 ter della L.33/09, assume particolare rilievo, per la portata innovativa, l’istituto, introdotto in via sperimentale, dell’indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.

28 marzo 2009

Co.co.pro., l'indennità passa al 20% del reddito

Il consiglio dei ministri ha approvato un emendamento contenente una serie di disposizioni per i lavoratori sospesi e licenziati, che il governo presenterà in sede di conversione del dl n. 5/2009 (il salva-auto).
Tra le novità, raddoppia l'indennità ai co.co.pro. che passa al 20% del reddito percepito dal collaboratore l'anno precedente; si accelerano i tempi di concessione ed erogazione degli ammortizzatori sociali (da 120-140 giorni a 20-30 giorni); viene esteso il lavoro accessorio (i voucher) a tutti i lavoratori licenziati o sospesi; ed è introdotto infine l'obbligo per gli uffici di collocamento (centri impiego e agenzie per il lavoro) di divulgare a cadenza almeno settimanale le nuove opportunità di lavoro.

14 marzo 2009

Arrivano i fondi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto.

E' quanto prevede il D.M. 3 dicembre 2008 con il quale il Ministero del lavoro ha individuato i criteri di riparto ed assegnazione a regioni e province autonome delle risorse previste dall'art. 1, comma 1156, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare il provvedimento dispone la ripartizione di 15 milioni di euro per ciascun anno (2007 e 2008) così suddivisi:
  • 50% proporzionalmente al numero dei collaboratori a progetto iscritti alla gestione separata INPS in ogni regione o provincia autonoma nel corso dell'anno 2007;
  • 25% proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, per ogni regione e provincia autonoma del monte ore dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni erogati;
  • 25% proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, del numero dei lavoratori iscritti alle liste di mobilita' per ogni regione e provincia autonoma.

21 dicembre 2008

Verifica delle collaborazioni a progetto

In ogni caso, si precisa che per poter procedere alla contestazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi meramente indiziari.
Inoltre, non si dovrà più tenere conto delle “presunzioni di subordinazione” introdotte dalla circolare ministeriale n. 4/2008 per determinate attività lavorative specificamente elencate.
Occorrerà, di contro, fare riferimento esclusivamente agli indirizzi operativi forniti dalla già citata nota del Ministero.
Quest’ultima, infatti, opera una distinzione tra gli elementi propriamente qualificanti la collaborazione e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e presuntiva e, come tali, di per sé non idonei a far disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro investigato.
Si potrà pertanto riscontrare l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Costituiranno, invece, esclusivamente indizi ed elementi meramente presuntivi ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all’articolo 2094 c.c., gli elementi di seguito indicati: