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02 novembre 2009

licenziamento e comportamento addebitato devono essere proporzionati tra loro

Tra il comportamento addebitato al lavoratore e la sanzione del licenziamento vi deve essere una proporzionalità, nel senso che l'inadempimento, per la sua gravità, deve essere tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro e da far ritenere che la continuazione del rapporto sia pregiudizievole per gli scopi aziendali. In sostanza, il comportamento del lavoratore, per giustificare la sanzione, deve porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denotare una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti con correttezza e buona fede.

23 luglio 2009

Non può essere licenziato il dipendente che si allontana senza autorizzazione dal posto di lavoro se lo stesso non ha mai subito sanzioni disciplinari

Questa la decisione della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 22 giugno 2009, n. 14586.
La questione ha riguardato un dipendente, il quale veniva licenziato per essersi allontanato senza giustificazione dal posto di lavoro, determinando il blocco di alcune macchine di cui aveva la responsabilità.L’interessato ha proposto ricorso per fare dichiarare illegittimo il provvedimento espulsivo subito, sostenendo, tra l’altro, che l’estrema sanzione del licenziamento è prevista come adeguata solo rispetto all’ipotesi di abbandono del posto di lavoro che determini pregiudizio all´incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti. Inoltre, il ricorrente ha lamentato una mancanza di una valutazione concreta e complessiva dei fatti, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, nonché il non aver tenuto conto della lunga durata del rapporto di lavoro dello stesso e dell´assenza di recidiva.La Corte di Cassazione, investita del caso, richiamando conforme giurisprudenza (Cass. n. 14551/2000; Cass. n. 16260/2004) ha affermato che il licenziamento è giustificato e conforme al principio di proporzionalità allorquando la condotta del lavoratore, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia dei datori di lavoro, facendo ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. Pertanto, a parere dei giudici di legittimità, quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l´influenza che il comportamento del lavoratore è in grado di esercitare sul rapporto di lavoro, ponendo in dubbio la futura correttezza dell´adempimento e denotando una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformandosi ai canoni di buona fede e correttezza.

17 luglio 2009

Ocè Italia dichiara lo stato di crisi con 100 licenziamenti su 560 lavoratori

Gli azionisti vogliono più soldi.. i lavoratori perdono il posto di lavoro

La crisi generale e le ristrutturazioni, di cui in parte approfittano diverse aziende, hanno portato alla ribalta argomenti che devono trovare una concretizzazione nazionale con leggi ma anche negli accordi aziendali: blocco o sospensione dei licenziamenti e soluzioni alternative come i contratti di solidarietà e la cassa integrazione a rotazione con integrazione del reddito.

In particolare, nel piano proposto dall’azienda, in molte realtà non sono convincenti i numeri mentre in altre, tenendo conto di una riduzione delle attività, si potrebbero usare i contratti di solidarietà: ad esempio ciò è possibile nelle aree dei tecnici ma anche nella sede di Cernusco sul Naviglio dove sono previste perdite occupazionali importanti e in particolare di lavoratrici.

Ancora una volta, nel bel mezzo della crisi generale che qualche conseguenza la provoca anche in Ocè, si sommano situazioni particolari di mancanza di carichi di lavoro e di fine commessa ma quel che non sta in piedi è il piano generale con i 100 licenziamenti.

La direzione, consapevole che possono essere solo una quindicina i cosiddetti prepensionabili che potrebbero essere attratti dal “bonus”, ha in mente un taglio drastico per arrivare a ridurre i costi di 100 persone con l’uso della cassa integrazione straordinaria .. e poi fuori con il licenziamento in mano. Altri impegni generici e non vincolanti. L’uso di altri strumenti come la formazione o la ricollocazione devono essere elementi certi che prevedono il passaggio da posto di lavoro a posto di lavoro.

La CUB Informazione e la FLMUniti-CUB propongono, perciò, a lavoratrici e lavoratori una linea sindacale che imponga alle aziende di tenere conto della responsabilità sociale per trovare soluzioni alternative ai licenziamenti.

In diverse aree sono presenti interinali (a somministrazione) e tempi determinati che sono utili e necessari e che, perciò, dovrebbero trovare, in una sanatoria con le assunzioni, la possibilità di evitare di essere discriminati nell’uso degli ammortizzatori sociali.
La possibilità di portare avanti delle proposte diverse da quelle che ha in mente la direzione dipende anche dalla forza sindacale (che si misura anche con gli iscritti) e dal sostegno alle proposte alternative.

Andremo all’incontro in Unione Grafici il 23 luglio per portare queste ragioni ma senza la lotta non ci regaleranno nulla.

19 aprile 2009

Licenziamento del dipendente – Modalità operative del licenziamento – Riconsegna del Libretto di Lavoro – Validità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con Sentenza n. 6447 del 17 Marzo 2009, avente ad oggetto “ Lavoro subordinato – Licenziamento del dipendente – Modalità operative del licenziamento – Riconsegna del Libretto del lavoro – Validità”, ha sancito che, nell’ambito delle procedure inerenti il licenziamento, non sussiste per il Datore di lavoro alcun onere di adottare formule “sacramentali”, e la volontà di eseguire un licenziamento può essere espressa anche in forme indirette purchè siano chiare, trasparenti e raggiungano correttamente il lavoratore interessato; del resto l’annotazione sul libretto del lavoro della data di cessazione del rapporto di lavoro esprime inequivocabilmente la volontà del datore di lavoro ad effettuare il licenziamento, e proprio a decorrere da tale data, decorre il termine, a favore del lavoratore, per impugnare il medesimo.

28 marzo 2009

E´ legittimo il licenziamento dovuto a condanna per concussione

Con sentenza n. 5581 del 6 marzo 2009, la Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento in tronco di un dipendente comunale condannato in sede penale per concussione.
La Suprema Corte ha, inoltre, concluso che "in tema di impiego pubblico la condanna penale comporta di per sé il venir meno della fiducia, che presiede al rapporto di lavoro e tanto è sufficiente per confermare la legittimità del recesso".
Corte di Cassazione Sezione LavoroSentenza del 6 marzo 2009, n. 5581

Licenziamento illegittimo - Riduzione di personale

Reputa, al riguardo, non sufficiente l'indicazione del numero di eccedenze suddivise per regione geografica in relazione alle quattro aree di inquadramento dei dipendenti, ciascuna comprendente diversi profili e professionalità eterogenee, senza alcuna precisazione dei settori nei quali era necessario ridurre il personale; né, ai fini della sufficienza della comunicazione, rilevava il criterio di scelta esclusivamente di ordine soggettivo concordato con i sindacati (possesso dei requisiti per la pensione di anzianità), la cui applicazione presupponeva l'individuazione oggettiva della platea degli interessati alla riorganizzazione aziendale, individuazione necessariamente derivante dal nesso di causalità con le esigenze tecnico produttive che determinavano la riduzione di personale. Per di più la carenza degli elementi di cui all’iniziale comunicazione non consentiva alle organizzazioni sindacali un effettivo controllo sull'iter procedurale riguardante la riduzione del personale.
CORTE DI CASSAZIONE - 19 GENNAIO 2009, N. 1181

Licenziamento illegittimo e superamento del periodo di comporto

Qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento; in caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, delle assenze non contestate non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, di conseguenza, il licenziamento è illegittimo.
Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sentenza 05.09.2008