Reputa, al riguardo, non sufficiente l'indicazione del numero di eccedenze suddivise per regione geografica in relazione alle quattro aree di inquadramento dei dipendenti, ciascuna comprendente diversi profili e professionalità eterogenee, senza alcuna precisazione dei settori nei quali era necessario ridurre il personale; né, ai fini della sufficienza della comunicazione, rilevava il criterio di scelta esclusivamente di ordine soggettivo concordato con i sindacati (possesso dei requisiti per la pensione di anzianità), la cui applicazione presupponeva l'individuazione oggettiva della platea degli interessati alla riorganizzazione aziendale, individuazione necessariamente derivante dal nesso di causalità con le esigenze tecnico produttive che determinavano la riduzione di personale. Per di più la carenza degli elementi di cui all’iniziale comunicazione non consentiva alle organizzazioni sindacali un effettivo controllo sull'iter procedurale riguardante la riduzione del personale.
CORTE DI CASSAZIONE - 19 GENNAIO 2009, N. 1181