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13 settembre 2009

DNA lavoro occasionale accessorio. Rilascio Procedura Telematica.

Infatti, le prestazioni di lavoro accessorio, inizialmente previste come attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, sono state rese potenzialmente accessibili a tutti i lavoratori interessati e non più soltanto a "soggetti deboli".
I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo)1.
Al riguardo, considerando il citato ampliamento degli ambiti di applicazione di tale tipologia contrattuale ed al fine di semplificare gli adempimenti per l'utente è stata predisposta un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative.

02 giugno 2009

Lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito dell’impresa familiare

La presente circolare fornisce le istruzioni operative in merito all’utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile nel caso sia operante nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Con circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 erano state fornite indicazioni in merito all’estensione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni (all. 1).

In particolare, nei confronti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile che, ai sensi del citato articolo 70 del decreto n. 276/2003, lett. g), opera limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi è stato previsto un regime di applicabilità solo parziale dell’utilizzo dei buoni lavoro, facendo riserva di fornire ulteriori istruzioni per dare piena operatività all’istituto del lavoro occasionale accessorio anche in questo settore.

08 dicembre 2008

Utilizzazione voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito dell’impresa familiare

Articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.
1. Premessa
2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi
3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi
4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale

30 agosto 2008

INPS: lavoro occasionale vendemmie 2008

L’art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, attualmente in fase di conversione, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale accessorio (artt. 70, 72 e 73 del d.lgs. 276/03) - estendendo l’utilizzo delle prestazioni accessorie a ulteriori settori di lavoro, come quello domestico e agricolo per le attività di carattere stagionale - e abrogando l’art. 71 del D.lgs n. 276/03 relativo ai requisiti soggettivi delle categorie di prestatori.
I criteri di sperimentazione descritti nella presente circolare si pongono di conseguenza come regolamentazione transitoria rispetto alla nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio introdotta dal succitato articolo.