Infatti, le prestazioni di lavoro accessorio, inizialmente previste come attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, sono state rese potenzialmente accessibili a tutti i lavoratori interessati e non più soltanto a "soggetti deboli".
I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo)1.
Al riguardo, considerando il citato ampliamento degli ambiti di applicazione di tale tipologia contrattuale ed al fine di semplificare gli adempimenti per l'utente è stata predisposta un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative.
I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo)1.
Al riguardo, considerando il citato ampliamento degli ambiti di applicazione di tale tipologia contrattuale ed al fine di semplificare gli adempimenti per l'utente è stata predisposta un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative.