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14 marzo 2009

Part-time verticale, non serve specificare le fasce orarie

In effetti, come spiegato nell’interpello dal ministero, la legge vigente prevede che un contratto di part-time, anche se di tipo verticale, dovrebbe sempre contenere la puntuale indicazione delle fasce di orario entro le quali si svolge la prestazione di lavoro; tuttavia, un’interpretazione sistematica della legge fa si che l’obbligatorietà dell’indicazione delle fasce orarie di lavoro in ogni singolo giorno decada. Il motivo, secondo il ministero sta nella natura stessa del contratto part-time, così come concepito dal legislatore. Infatti, questo genere di contratto ha lo scopo di conciliare l’interesse del datore di lavoro, che vuole fruire di una prestazione lavorativa di durata limitata, e del lavoratore, che invece vuole offrire una prestazione ridotta, per esigenze familiari o di altro genere.
Per questo, l’indicazione di legge circa la precisa specificazione della collocazione temporale del part-time “deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero”; ma se, come nel contratto di part-time verticale, questa prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, allora non c’è “alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro”. L’interpello è stato pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il 20 febbraio scorso.

19 ottobre 2008

PART-TIME: OBBLIGO DI PREDETERMINAZIONE DELL´ORARIO DI LAVORO

Cassazione civile , sez. lav., 01 settembre 2008 , n. 22003LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO
Si sostiene che, in linea generale, l´indicazione nel contratto scritto del solo impegno orario complessivo non esclude la legittimità del lavoro part - time allorchè risulti concordata tra le parti la distribuzione dell´impegno lavorativo; che, nel caso di specie, la natura dirigenziale delle mansioni escludeva il potere del datore di lavoro di determinazione degli orari (presupposto per configurare una clausola c.d. "elastica" o "a comando") e dagli elementi di prova acquisiti alla causa (deposizione dell´ispettrice dell´Inps P.C.; fatti allegati e non contestati dall´Inps) risultava che il dirigente gestiva in via del tutto autonoma il suo impegno lavorativo, anche per la ragione che, contemporaneamente, era vincolato da altro contratto di lavoro dirigenziale con una diversa società avente sede nello stesso stabile in cui operava la Expo.

27 luglio 2008

INPS: contratti part-time nulli per difetto di forma

in presenza di contratti part-time nulli per difetto di forma (in quanto stipulati precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 25/02/2000, n.61) è applicabile l’art. 5, comma 11, della legge 19/12/1984, n.863 qualora tale tipologia contrattuale risulti dagli archivi dell’Istituto