Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2010, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile del-l’assegno per attività socialmente utili.
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07 febbraio 2010
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2010, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile del-l’assegno per attività socialmente utili.02 febbraio 2010
perde lavoro e si da' fuoco
BERGAMO,31 GEN- E' morto al Centro ustionati di Verona l'operaio bergamasco di 35 anni che ieri si era cosparso di benzina e dato fuoco a Brembate (Bergamo). L'uomo aveva riportato gravi ustioni su oltre il 95% del corpo. A spingere l'operaio al drammatico gesto sarebbe stata la depressione causata dalla perdita del lavoro. Era impiegato in una ditta di Zingonia che e' fallita un paio di mesi fa, costringendolo a casa.09 settembre 2009
PERSI 700 MILA POSTI LAVORO
Confindustria stima che il numero delle persone occupate cali di 700 mila unità tra il 4/o trimestre 2008 e il 4/o trimestre 2010. E' quanto prevede il Centro Studi dell'organizzazione che, nel dettaglio, vede 577 mila posti persi nel corso del 2009 e altri 120 mila nel 2010.Il Centro studi Confindustria stima che dal secondo trimestre del 2009 le imprese abbiano dovuto cominciare a ridurre l'input di lavoro ad un ritmo più alto del calo dell'attività, per spingere la produttività stessa per portarla verso i livelli pre-crisi.
04 settembre 2009
Busto Arsizio: operaio aggredisce a colpi di badile il suo ex-datore di lavoro
Spesso lo aspettava nei dintorni della ditta o vicino casa, chiedeva quello che gli spettava ma il suo ex-datore di lavoro non ne voleva sapere di saldare. In seguito aveva provato a recuperare i crediti tramite i sindacati, ma anche in questo caso non era riuscito ad ottenere nulla. Ecco che allora, in preda ad un raptus di follia nella mattinata di oggi, giovedì, il cinquantenne armato di pala non ha esitato a rincorrere l'imprenditore per convincerlo con le cattive a fare ciò che non aveva voluto fare con le buone.
28 marzo 2009
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione
L’aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
Le novità principali introdotte riguardano:
- l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l’estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.
Tali punti sono oggetto della disciplina di questa circolare.
Vi sono inoltre altre innovazioni, che verranno successivamente trattate non appena disponibile il D.M. attuativo di cui al comma 3 dell’articolo 19 del precitato testo normativo.
Tra queste:
- L’aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga;
- L’introduzione di una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi;
- Il potenziamento del legame tra politiche attive e ammortizzatori sociali, mediante una diversa e più cogente disciplina della disponibilità al lavoro e alla formazione da parte dei percettori dei trattamenti.
Co.co.pro., l'indennità passa al 20% del reddito
Il consiglio dei ministri ha approvato un emendamento contenente una serie di disposizioni per i lavoratori sospesi e licenziati, che il governo presenterà in sede di conversione del dl n. 5/2009 (il salva-auto).Tra le novità, raddoppia l'indennità ai co.co.pro. che passa al 20% del reddito percepito dal collaboratore l'anno precedente; si accelerano i tempi di concessione ed erogazione degli ammortizzatori sociali (da 120-140 giorni a 20-30 giorni); viene esteso il lavoro accessorio (i voucher) a tutti i lavoratori licenziati o sospesi; ed è introdotto infine l'obbligo per gli uffici di collocamento (centri impiego e agenzie per il lavoro) di divulgare a cadenza almeno settimanale le nuove opportunità di lavoro.
21 marzo 2009
Strumenti di protezione per i lavoratori sospesi o licenziati
Accelerazione nel pagamento degli assegni, raddoppio dell'indennià per i co.co.pro che restano senza lavoro, voucher per pagare piccoli lavori occasionali sempre nel periodo in cui il lavoratore resta senza occupazione fissa. Queste sono alcune tra le misure in materia di ammortizzatori sociali presentate dal ministro Sacconi nella conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri del 13 marzo scorso.A seguito dell’Accordo Stato- Regioni, il pacchetto di norme deliberato dal Consiglio sarà sottoposto, come insieme di emendamenti, all'approvazione del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n.5 del 2009 in materia di sostegno ai settori industriali in crisi. Cosa prevedono queste nuove norme?
14 marzo 2009
Perdita dello stato di disoccupazione
In particolare l’interpellante chiede di sapere se le dimissioni volontarie presentate da unlavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la
perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una “congrua offerta di
lavoro” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n.
297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l’attività lavorativa in
questione non consentirebbe di percepire un “reddito annuale superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione”.
Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque
rientrare nella lett. a) dell’art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di
disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale
atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.
rientrare nella lett. a) dell’art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di
disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale
atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.
10 marzo 2009
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione
Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con reqisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.L’aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
01 febbraio 2009
importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione.
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell’assegno per attività socialmente utili, relativi all’anno 2009.II – INDENNITA’ DI MOBILITA’
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1) euro 886,31 834,55
2) euro 1.065,26 1003,05
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.917,48.
III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2008 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.
IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 886,31 ed a euro 1.065,26.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 (euro 858,58 ed euro 1.031,93).
V - ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a euro 529,15. Tale importo deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, che gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:
1) euro 886,31 834,55
2) euro 1.065,26 1003,05
Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.917,48.
III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2008 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.
IV - INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 886,31 ed a euro 1.065,26.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 (euro 858,58 ed euro 1.031,93).
V - ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a euro 529,15. Tale importo deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, che gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
04 gennaio 2009
mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens. Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro
Mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens.Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22 - DS22mob) e della dichiarazione sostitutiva (mod. DSO) per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e mobilità. Quadro organizzativo procedurale ed istruzioni operative.
10 febbraio 2008
INPS: circolari febbraio 2008
Assegno mensile agli invalidi civili parziali
assegni straordinari di sostegno al reddito. Certificazione del diritto a pensione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. Prime istruzioni.
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2008.
Aumento della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Prolungamento della durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali.
Pagamento dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.
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