In particolare l’interpellante chiede di sapere se le dimissioni volontarie presentate da un
lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la
perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una “congrua offerta di
lavoro” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n.
297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l’attività lavorativa in
questione non consentirebbe di percepire un “reddito annuale superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione”.
lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la
perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una “congrua offerta di
lavoro” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n.
297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l’attività lavorativa in
questione non consentirebbe di percepire un “reddito annuale superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione”.
Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque
rientrare nella lett. a) dell’art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di
disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale
atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.
rientrare nella lett. a) dell’art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di
disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale
atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.