14 marzo 2010
INPS
Contenuto:
Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art 66 L. 448/1998 ? D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell?assegno.
Circolare numero 36 del 09-03-2010
Contenuto:
Art.2, comma 130, Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).
Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all?art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche. Istruzioni procedurali.
Messaggio numero 6827 del 09-03-2010
Contenuto:
Periodi di sospensione del rapporto di apprendistato per congedo di maternità e parentale. Chiarimenti in materia di obblighi contributivi.
Circolare numero 37 del 11-03-2010
Contenuto:
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art. 2, comma 153.
06 gennaio 2010
Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito
Per semplificare gli adempimenti e favorire una corretta applicazione delle previsioni contenute nell’accordo quadro è stata stipulata il 5 agosto 2009 una convenzione tra ABI MEF ed INPS con la quale, per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, l’INPS si impegna a rendere disponibile alle Banche la consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo dei requisiti attraverso una connessione telematica fra reti informatiche, secondo modalità previste dalla convenzione stessa.maternità/paternità: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità.27 dicembre 2009
Crollano le pensioni di anzianità nel 2009
ROMA - Crollano le pensioni di anzianità nel 2009: i trattamenti anticipati rispetto all'età di vecchiaia erogati dall'Inps nei primi 11 mesi dell'anno sono stati 91.925, con un calo del 53% rispetto al 2008 quando furono, nell'intero anno, 196.522. E' quanto emerge dagli ultimi dati Inps - secondo quanto risulta all'ANSA - che evidenziano un forte calo soprattutto tra le pensioni di anzianità nella gestione dei lavoratori dipendenti con 52.132 nuovi assegni a fronte dei 120.626 erogati nell'intero 2008.
Sono cresciute invece nei primi 11 mesi dell'anno le pensioni di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne), anche se in numero inferiore rispetto alle previsioni. Quest'anno i lavoratori privati andati in pensione per limiti di età sono stati, nei primi 11 mesi, 152.546, in aumento del 63,1% rispetto ai 93.512 dell'intero 2008, ma in forte calo rispetto ai 210.940 previsti.
02 novembre 2009
Riposi giornalieri del padre
2) Disciplina transitoria.
L’art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
In attuazione della citata disposizione, l’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre "lavoratrice non dipendente" dovesse intendersi la madre "lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale" e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, "volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio", induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della "lavoratrice non dipendente", possa essere tuttavia "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato".
Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Il nuovo indirizzo maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell’art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.
L’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla
28 settembre 2009
INPS, 1 MLN ASSEGNI DI DISOCCUPAZIONE AVENTI DIRITTO A PENSIONE +49%
08 settembre 2009
Sorpresa Inps, il «carrozzone» guadagna
01 settembre 2009
Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie
La legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 prevede all’art. 1-ter che i datori di lavoro i quali, alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall’attestazione di versamento di un contributo forfetario pari a € 500,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territori nazionale nonchè delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
Limite alla presentazione di nuove domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni
art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Limite alla presentazione di nuove domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. SOMMARIO:
In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.
Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati
Nel quadro degli interventi approntati dal Governo, per fronteggiare l’attuale situazione di crisi, assume particolare rilievo, per il carattere sperimentale, la forma di tutela introdotta con il verbale di Accordo del 13 maggio u.s, stipulato dal Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali con Assolavoro e le organizzazioni sindacali, a favore dei lavoratori in somministrazione in possesso dei requisiti di seguito indicati e consistente nell’erogazione di una indennità una tantum di euro 1300,00, al lordo delle ritenute di legge.28 giugno 2009
malattia durante periodi di integrazione salariale
1. Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia2. Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia
Con la presente circolare si intende fornire un riassunto dei criteri, derivanti dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali.
Sull’argomento le circolari emanate in passato dall’Istituto – la n. 50943 del 8.2.1973 (punto C), la n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980, la n. 134368 AGO-14 del 28.1.1981 – appaiono superate in alcuni punti da una costante giurisprudenza.
Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare 2009-2010
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2007 e l'anno 2008 è risultata pari al 3,2%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009 con il predetto indice.
Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.
Estensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alle imprese del sistema aeroportuale
Estensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alle imprese del sistema aeroportuale e imposizione della corrispondente contribuzione (art. 2, co. 37, legge n. 203 del 22 dicembre 2008 - finanziaria per 2009). Modifica del trattamento di cigs e mobilità per il personale dipendente da vettori aerei e da società derivate (art. 1 bis, d.l. 249/2004, conv, con modd. da l. 291/2004 e modificato dall’art. 2, co. 1, del d.l. n. 134 del 28 agosto 2008, conv. in l. 166 del 27 ottobre 2008).SOMMARIO:
Si forniscono chiarimenti e istruzioni operative riguardanti l’estensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alle imprese del sistema aeroportuale e l’imposizione della corrispondente contribuzione
CIG in deroga: istruzioni operative e procedurali
Con il susseguirsi delle sottoscrizioni delle convenzioni fra l’INPS e le singole Regioni per l’erogazione della CIG in deroga di cui alla circ. 75/2009 si pone l’esigenza di liquidare al più presto le prestazioni richieste dalle aziende che hanno presentato le relative domande direttamente presso le Regioni, per lo più in formato cartaceo, ed ivi giacenti.Infatti, al momento, si trovano presso le Regioni in attesa di liquidazione domande cartacee di CIG in deroga in attesa dei provvedimenti autorizzatori regionali. Tra queste sono segnalate anche domande di anticipazione diretta dell’ INPS e che sono state inoltrate alla Regione e non all’INPS come da norma.
E’ opportuno, altresi’, precisare che, a regime, le aziende inviano telematicamente domanda di CIG in deroga (Mod. IG15/Deroga) alla Regione che emette il provvedimento autorizzatorio di pagamento all’INPS.
Pertanto, con l’ obiettivo di procedere alla liquidazione effettiva delle prestazioni in favore dei lavoratori, i Direttori Regionali provvederanno a prendere gli opportuni contatti con la Regione al fine di procedere, con la massima sollecitudine, all’acquisizione da parte INPS di tali domande cartacee. Per questo scopo sarà utilizzata la consueta procedura in vigore per la gestione delle domande di autorizzazione alla CIGS (ex AS 400) , ma modificata per adeguarla all’acquisizione delle domande di CIG in deroga giacenti presso la Regione.
02 giugno 2009
tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi

Interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi
Con circ. n. 39 del 6 marzo 2009 sono state impartite le prime disposizioni per l’attuazione del comma 1, art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.Con msg. n. 6731 del 24 marzo 2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/03/2009. Dette precisazioni peraltro sono state recepite dall’art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009 n. 33.
Pertanto il comma 1-bis dell’art. 19 risulta modificato nel senso che, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
L’art. 7-ter, inoltre, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti.
Nel ribadire infine che il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 19 nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all’indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1.1.2009, si forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni operative e si allega modulo di domanda (DS/Sosp).
Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2009
L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell’art. 19 della L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. 33/2009.L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (…) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.
L’articolo 19, comma 9-bis, della L. 2/2009 ha previsto che, in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008, “nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle province”.
In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. A tal fine lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.
Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.
Progetto UNIEMENS
Il progetto UNIEMENS ha come obiettivo l’unificazione dei flussi EMENS e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. Ciò oltre a dare adempimento alla norma istitutiva della mensilizzazione (L.326/2003) che prevedeva la raccolta mensile “dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi”, rappresenta un’importante evoluzione del sistema in termini di semplificazione e di efficienza.Già in questi anni il sistema EMENS ha raggiunto importanti risultati grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: aziende, consulenti, associazioni, software house. Oggi, in considerazione dei risultati conseguiti, si può affermare che la mensilizzazione ha rappresentato un grande salto qualitativo nel colloquio e nell’interazione tra Aziende e INPS, sia da un punto di vista tecnico che di contenuti: con EMENS infatti si è passati da un sistema basato sulla “costruzione” a posteriori della posizione assicurativa da parte delle aziende (mod. O1/M, CUD e 770), ad un altro sistema, caratterizzato dalla trasmissione telematica di informazioni elementari presenti nelle procedure aziendali relative alle retribuzioni individuali, elaborate ed aggregate nel conto assicurativo direttamente dalle applicazioni INPS.
Lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito dell’impresa familiare
La presente circolare fornisce le istruzioni operative in merito all’utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile nel caso sia operante nel commercio, nel turismo e nei servizi.Con circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 erano state fornite indicazioni in merito all’estensione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni (all. 1).
In particolare, nei confronti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile che, ai sensi del citato articolo 70 del decreto n. 276/2003, lett. g), opera limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi è stato previsto un regime di applicabilità solo parziale dell’utilizzo dei buoni lavoro, facendo riserva di fornire ulteriori istruzioni per dare piena operatività all’istituto del lavoro occasionale accessorio anche in questo settore.
26 maggio 2009
salvaguardia del diritto alla prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto
Le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 restano valide ed efficaci qualora siano state liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 20091. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009, 33, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”.
