Con circ. n. 39 del 6 marzo 2009 sono state impartite le prime disposizioni per l’attuazione del comma 1, art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Con msg. n. 6731 del 24 marzo 2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/03/2009. Dette precisazioni peraltro sono state recepite dall’art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009 n. 33.
Pertanto il comma 1-bis dell’art. 19 risulta modificato nel senso che, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
L’art. 7-ter, inoltre, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti.
Nel ribadire infine che il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 19 nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all’indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1.1.2009, si forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni operative e si allega modulo di domanda (DS/Sosp).
Con msg. n. 6731 del 24 marzo 2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/03/2009. Dette precisazioni peraltro sono state recepite dall’art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009 n. 33.
Pertanto il comma 1-bis dell’art. 19 risulta modificato nel senso che, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
L’art. 7-ter, inoltre, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti.
Nel ribadire infine che il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 19 nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all’indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1.1.2009, si forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni operative e si allega modulo di domanda (DS/Sosp).