art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Limite alla presentazione di nuove domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
SOMMARIO:
In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.
SOMMARIO:
In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.