La legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 prevede all’art. 1-ter che i datori di lavoro i quali, alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall’attestazione di versamento di un contributo forfetario pari a € 500,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territori nazionale nonchè delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.