Tra il comportamento addebitato al lavoratore e la sanzione del licenziamento vi deve essere una proporzionalità, nel senso che l'inadempimento, per la sua gravità, deve essere tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro e da far ritenere che la continuazione del rapporto sia pregiudizievole per gli scopi aziendali. In sostanza, il comportamento del lavoratore, per giustificare la sanzione, deve porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denotare una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti con correttezza e buona fede.