La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con Sentenza n. 6447 del 17 Marzo 2009, avente ad oggetto “ Lavoro subordinato – Licenziamento del dipendente – Modalità operative del licenziamento – Riconsegna del Libretto del lavoro – Validità”, ha sancito che, nell’ambito delle procedure inerenti il licenziamento, non sussiste per il Datore di lavoro alcun onere di adottare formule “sacramentali”, e la volontà di eseguire un licenziamento può essere espressa anche in forme indirette purchè siano chiare, trasparenti e raggiungano correttamente il lavoratore interessato; del resto l’annotazione sul libretto del lavoro della data di cessazione del rapporto di lavoro esprime inequivocabilmente la volontà del datore di lavoro ad effettuare il licenziamento, e proprio a decorrere da tale data, decorre il termine, a favore del lavoratore, per impugnare il medesimo.