19 aprile 2009

IL MOBBING E LE REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE

Con la sentenza n. 10430 del 08 maggio 2007 la Corte di Cassazione ha statuito che il mobbing può essere provato anche mediante registrazioni audio. Il caso su cui si è pronunciata la Corte riguarda, nello specifico, la vicenda di una dipendente (D. N.) che, essendo stata vittima di ingiurie e molestie sul luogo di lavoro, era stata costretta a dimettersi chiedendo il risarcimento del danno subito.
In giudizio, la ricorrente aveva prodotto come prova una cassetta registrata. La persona (P. L.) accusata di aver assunto tali atteggiamenti vessatori, non è stata sottoposta ad interrogatorio formale in quanto non rivestiva la carica di legale rappresentante della società; inoltre, avendo la società resistente contestato l´esistenza delle asserite conversazioni e della loro conformità ai fatti, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell´art. 2712 c.c., la consulenza tecnica d´ufficio richiesta e volta alla trascrizione del nastro magnetico prodotto.L´art. 2712 c.c., infatti, prevede: “Le riproduzioni (cod. proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.