Con la sentenza n. 10430 del 08 maggio 2007 la Corte di Cassazione ha statuito che il mobbing può essere provato anche mediante registrazioni audio. Il caso su cui si è pronunciata la Corte riguarda, nello specifico, la vicenda di una dipendente (D. N.) che, essendo stata vittima di ingiurie e molestie sul luogo di lavoro, era stata costretta a dimettersi chiedendo il risarcimento del danno subito.
In giudizio, la ricorrente aveva prodotto come prova una cassetta registrata. La persona (P. L.) accusata di aver assunto tali atteggiamenti vessatori, non è stata sottoposta ad interrogatorio formale in quanto non rivestiva la carica di legale rappresentante della società; inoltre, avendo la società resistente contestato l´esistenza delle asserite conversazioni e della loro conformità ai fatti, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell´art. 2712 c.c., la consulenza tecnica d´ufficio richiesta e volta alla trascrizione del nastro magnetico prodotto.L´art. 2712 c.c., infatti, prevede: “Le riproduzioni (cod. proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
In giudizio, la ricorrente aveva prodotto come prova una cassetta registrata. La persona (P. L.) accusata di aver assunto tali atteggiamenti vessatori, non è stata sottoposta ad interrogatorio formale in quanto non rivestiva la carica di legale rappresentante della società; inoltre, avendo la società resistente contestato l´esistenza delle asserite conversazioni e della loro conformità ai fatti, il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell´art. 2712 c.c., la consulenza tecnica d´ufficio richiesta e volta alla trascrizione del nastro magnetico prodotto.L´art. 2712 c.c., infatti, prevede: “Le riproduzioni (cod. proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.