Come è noto, l’articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 prevede che, nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi superiore di quella attribuita nella restante parte del Paese.
Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, l’Istituto aveva precisato che «per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione è rispettivamente prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate per ulteriori dodici mesi».
Con circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, l’Istituto aveva precisato che «per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione è rispettivamente prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate per ulteriori dodici mesi».