Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi all’apprendistato.