2. Salvaguardia del diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14, della legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci.
3. Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14, della legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci.
3. Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.