(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 marzo 2009, n. 5648: Interposizione di manodopera - Appalto - Contratto - Attività dell'appaltatrice).
La Cassazione ha rilevato un grave difetto di motivazione nella pronuncia di secondo grado, posto che "non è assolutamente sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa deve essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo; anche in caso di esito positivo di questa indagine, è altresì necessario esaminare la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza anche in fatto dell'autonomia gestionale dell'appaltatore che si esplica nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro. Nella motivazione della sentenza di appello, di contro, sono valorizzati elementi privi di rilievo dirimente, quali la permanenza dei poteri di gestione amministrativa in capo alla cooperativa, che è, invece, connaturale alle ipotesi di intermediazione vietata, mentre non emerge in cosa consistesse, nella specie, l'autonomia gestionale dell'appaltatore, quale fosse l'attività organizzativa svolta nella disposizione del servizio, come si esplicasse la sua attività di direzione nei confronti del personale impiegato nell'appalto, in che modo l'appaltatore esperisse autonomamente un complesso di operazioni costituenti un servizio autonomo".