Il beneficio pensionistico, che consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5 - valido sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione dell’importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003 con esposizione ultradecennale all'amianto.
L'attività deve essere stata soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall’Inail e i lavoratori devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall’Inail, presentata entro il termine del 15 giugno 2005.
E’ l’Inps, con il messaggio 703/2008, a fare il punto sulle novità (art, 1, commi 20 e 21) della legge 247/07.
Il beneficio è riconosciuto considerando anche l’attività lavorativa svolta fino alla data di inizio dell’azione di bonifica e comunque non oltre il 20maggio 2003
Il diritto al beneficio pensionistico (articolo 13, conima 8,- della legge 257/1992) è riconosciuto ai lavoratori i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
1. abbiano presentato all'Inail, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell'attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto;
2. abbiano svolto attività con esposizione all'amianto in aziende interessate da atti di indirizzo, (già emanati, in materia, dal ministero del Lavoro), in base ai quali sono state rilasciate dall'Inail certificazioni la cui validità, ai fini del riconoscimento del beneficio, è stata sancita dall'articolo 18, comma 8 della legge 179/2002;
3. non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge 247/2007).
Le modalità di attuazione sono rimandate ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con l'Econonomia, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 247.
L'attività deve essere stata soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall’Inail e i lavoratori devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall’Inail, presentata entro il termine del 15 giugno 2005.
E’ l’Inps, con il messaggio 703/2008, a fare il punto sulle novità (art, 1, commi 20 e 21) della legge 247/07.
Il beneficio è riconosciuto considerando anche l’attività lavorativa svolta fino alla data di inizio dell’azione di bonifica e comunque non oltre il 20maggio 2003
Il diritto al beneficio pensionistico (articolo 13, conima 8,- della legge 257/1992) è riconosciuto ai lavoratori i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
1. abbiano presentato all'Inail, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell'attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto;
2. abbiano svolto attività con esposizione all'amianto in aziende interessate da atti di indirizzo, (già emanati, in materia, dal ministero del Lavoro), in base ai quali sono state rilasciate dall'Inail certificazioni la cui validità, ai fini del riconoscimento del beneficio, è stata sancita dall'articolo 18, comma 8 della legge 179/2002;
3. non siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge 247/2007).
Le modalità di attuazione sono rimandate ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con l'Econonomia, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 247.