Corte di giustizia europea 11.6.2009.
L’Italia non rispetta la direttiva europea del 2001 sulla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di un’azienda in stato di crisi. I giudici europei hanno dunque accolto ieri 11 giugno il ricorso presentato dalla stessa Commissione europea contro la legge italiana del 1990. Inaccettabile per Bruxelles che con la legge italiana i lavoratori perdano il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del trattamento economico, delle qualifiche professionali, nonché il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale e il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni previste dal contratto di lavoro. Il bello è che l’Italia non ha mai contestato che la legge 428 del 1990 privi di quelle garanzie i lavoratori trasferiti, ammessi al regime della Cassa integrazione guadagli straordinaria in virtù dell'accertamento dello stato di crisi dell’impresa (legge 675/1977). Essa sostiene tuttavia che tale esclusione è conforme alla direttiva 2001/23, che a suo avviso prevedrebbe una garanzia facoltativa e consentirebbe espressamente di derogare alle garanzie obbligatorie.
L’Italia non rispetta la direttiva europea del 2001 sulla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di un’azienda in stato di crisi. I giudici europei hanno dunque accolto ieri 11 giugno il ricorso presentato dalla stessa Commissione europea contro la legge italiana del 1990. Inaccettabile per Bruxelles che con la legge italiana i lavoratori perdano il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del trattamento economico, delle qualifiche professionali, nonché il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale e il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni previste dal contratto di lavoro. Il bello è che l’Italia non ha mai contestato che la legge 428 del 1990 privi di quelle garanzie i lavoratori trasferiti, ammessi al regime della Cassa integrazione guadagli straordinaria in virtù dell'accertamento dello stato di crisi dell’impresa (legge 675/1977). Essa sostiene tuttavia che tale esclusione è conforme alla direttiva 2001/23, che a suo avviso prevedrebbe una garanzia facoltativa e consentirebbe espressamente di derogare alle garanzie obbligatorie.