Il signor C. Cristian Serban, cittadino extracomunitario, impugna la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso prodotto avverso il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare adottato dal Prefetto di Milano sulla istanza presentata ex lege 222/02 dal signor Francesco T., datore di lavoro del ricorrente.
2. A dire dell’appellante, il giudice di primo grado nel respingere il ricorso sarebbe incorso nello stesso errore compiuto dall’autorità prefettizia in sede di adozione dell’atto di diniego impugnato in primo grado. E cioè quello di considerare bastevole, ai fini del diniego della positiva finalizzazione della pratica di emersione del lavoro irregolare ( allo scopo di ottenere per tal via il titolo di soggiorno), il mero riferimento ( senza ulteriori indagini in ordine alle ragioni sottese alla segnalazione) al fatto in sé che il ricorrente risulterebbe nel Sistema d’Informazione Schengen, come soggetto non ammissibile in area Schengen.
2. A dire dell’appellante, il giudice di primo grado nel respingere il ricorso sarebbe incorso nello stesso errore compiuto dall’autorità prefettizia in sede di adozione dell’atto di diniego impugnato in primo grado. E cioè quello di considerare bastevole, ai fini del diniego della positiva finalizzazione della pratica di emersione del lavoro irregolare ( allo scopo di ottenere per tal via il titolo di soggiorno), il mero riferimento ( senza ulteriori indagini in ordine alle ragioni sottese alla segnalazione) al fatto in sé che il ricorrente risulterebbe