L’alimentazione e l’idratazione forzata non possono essere imposte. A nessuno, né in stato cosciente, né incosciente, e anche se si trova in stato vegetativo un cittadino può esprimere, ex post, la propria volontà di interrompere terapie giudicate inutili. Volontà che possono essere ricostruite, per non discriminare tra pazienti che possono esprimere il loro consenso. Il Tar si rifà al «diritto di rango costituzionale della libertà personale», inviolabile secondo l’art. 13 della Costituzione.