Due recenti sentenze della Cassazione civile - n. 22858/08 e la n. 22059/08 -, nell’affrontare il mobbing e il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale, pongono indirettamente l’accento sul clima organizzativo e le conseguenze da stress maligno che ne può derivare. Nella Sent. n. 22858/08 si afferma la responsabilità del datore di lavoro quando il mobbing, sebbene proveniente da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica, la circostanza non induca il datore di lavoro a concrete misure, ma questi si limiti a tardivi generici interventi “pacificatori” senza una successiva concreta vigilanza. La Sent. n. 22059/08 affronta il problema del trasferimento del dipendente a seguito della necessità di rasserenare i rapporti tra colleghi, compromessi dalla di lui condotta.