Il principio della correttezza e della buona fede contrattuale ex articoli 1375 Codice Civile esige tuttavia che quando per la tutela (dell'integrità fisica e della personalità morale) del prestatore è necessario anche un suo comportamento, questi, dando la propria collaborazione (diretta alla propria stessa tutela), effettui tale comportamento.
L'omissione della dovuta collaborazione da parte del prestatore costituisce pertanto violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede (ex articoli 1175 e 1375 Codice Civile).
Poiché la collaborazione del lavoratore è diretta ad evitare l’evento, la violazione del predetto obbligo costituisce comportamento colpevole che concorre (potenzialmente) alla determinazione dell'evento stesso.
L'obbligo del dipendente presuppone tuttavia l’adempimento dell'obbligo datorile come precedentemente specificato (sub "4.c.").
E la relativa violazione esclude la responsabilità del datore solo ove sia stata (ex articolo 41 Codice Penale) causa di per sé sola sufficiente a determinare l’evento.
Ed è onere del datore dare di ciò la prova.