“in caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico”.
L’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n.127, prevede, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni di età e di reddito, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.