L’art. 36 della Costituzione enuncia, invero, il principio in base al quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto”, che indirizza quindi la predisposizione delle norme, legislative o regolamentari, volte alla disciplina della retribuzione dei lavoratori, ma non consente “ex se” di derogare al quadro normativo di riferimento in sede di determinazione del corrispettivo della prestazione lavorativa.La norma costituzionale ha, quindi, come suoi destinatari il legislatore ordinario e l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere regolamentare. Essa non regola le singole fattispecie concrete e non può, di conseguenza, costituire il fondamento della pretesa azionata.
Decisione n. 2847/2009