Dopo il poker di sentenze a Sezioni Unite, è intervenuto il legislatore con il D.P.R. 37/2009 a sancire che il danno biologico è diverso da quello morale, così che quest’ultimo non può rientrare negli angusti limiti di cui agli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.
Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009:
Tale normativa, seppur inerente il riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, si pone sul solco di quanto già affermato di recente (VIOLA, Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico): il danno morale non è per nulla stato espunto dall’architettura della responsabilità civile e neanche può ritenersi interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo, tanto più che quest’ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.
Recita, a conferma di quanto detto, l’art. 5 del suddetto D.P.R. 37/2009: