Con sentenza del 6/7/2005, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa il 30.04.2004 dal Tribunale di Voghera nei confronti di … omissis … riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui agli arti 70 e 77 D.P.R. n. 164/1956 per non avere, quale direttore e delegato alla sicurezza dello stabilimento … omissis … di Retorbido predisposto o fatto predisporre idonei sottopalchi di protezione o elementi di ripartizione del carico sui lucernai del tetto di detto stabilimento, al fine di evitare cadute dall’alto degli operai che ivi si recassero per lavori di manutenzione dei canali di gronda (capo B), nonché del delitto di omicidio colposo perché, nella spiegata qualità, per colpa e violazione delle suddette norme antiinfortunistiche, affidando al lavoratore … omissis … lavori di manutenzione dei canali di scolo e delle gronde sul tetto di un capannone, cagionava al predetto, a seguito della caduta dall’altezza di otto metri, avvenuta il 19/1/2001 per il cedimento sotto il suo peso di un lucernaio in vetroresina, lesioni personali gravissime, cui conseguiva il decesso (capo A). Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione sia l ‘imputato, nella qualità di responsabile civile, sia la società … omissis …, quest’ultima in difesa dei suoi interessi civilistici, ritenuti compromessi dalla condanna, in solido con il … omissis … ai risarcimento dei danni ed al pagamento immediato della provvisionale in favore delle parti civili costituite.