Tribunale CivileSentenza 26.02.09, n.23Tribunale di Novara: personalizzazione della liquidazione del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro.
esponeva:di essere stato assunto, nei periodi 24.8/30.9.1999 e 5.10/12.11.1999, dalla ditta (.....) per espletare mansioni di lavoro temporaneo, ex art. 13 L. 196/1997, con inquadramento quale operaio di II livello presso la ditta (B) e mansioni di operaio metalmeccanico nel reparto lastroferratura in qualità di “addetto alla foratura ed all’assemblaggio di componenti di sedili per auto”;che la mattina del giorno 8 novembre 1999 il ricorrente si trovava presso detto reparto addetto a svolgere la sua abituale attività di assemblaggio sedili per auto, eseguendo forature mediante un trapano manuale;che quella stessa mattina un altro operaio del medesimo reparto, (.....), si era infortunato mentre lavorava su una macchina denominata trapano a colonna ed in conseguenza di tale infortunio il capo turno, (.....), aveva deciso in tutta fretta di destinare il ricorrente a tale ultimo macchinario, informandolo sbrigativamente e sommariamente sulle modalità di lavoro;che verso le ore 13,30 il ricorrente, durante la sostituzione della punta del trapano, necessaria al fine di effettuare fori di diametro diverso, eseguiva la manovra poco prima illustratagli dal capoturno: spegneva il trapano ed impugnava con la mano sinistra il mandrino per fermare più rapidamente il movimento e quindi sostituire più velocemente la punta stessa; mentre afferrava il mandrino, il guanto di protezione che indossava si impigliava nella punta, che stava ancora ruotando, facendo subire alla mano una brusca rotazione che causava la rottura scomposta del V dito;