I lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice Privacy.
E' quanto ribadito dal Provvedimento 19 dicembre 2008 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in merito ad un ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni (richiesti al fine di promuovere una causa di fronte al Giudice del lavoro ed alla quale il datore di lavoro si era opposto anche invocando il temporaneo differimento all'accesso per non pregiudicare il proprio esercizio del diritto di difesa).
In particolare il Garante ha evidenziato che "le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato" e che non essendovi al momento della richiesta avviata alcuna controversia "non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società".
E' quanto ribadito dal Provvedimento 19 dicembre 2008 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in merito ad un ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni (richiesti al fine di promuovere una causa di fronte al Giudice del lavoro ed alla quale il datore di lavoro si era opposto anche invocando il temporaneo differimento all'accesso per non pregiudicare il proprio esercizio del diritto di difesa).
In particolare il Garante ha evidenziato che "le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato" e che non essendovi al momento della richiesta avviata alcuna controversia "non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società".