Sono destinatari della disposizione in oggetto gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti, i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età.
Sulla base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.
La disposizioni in esame prevede, invece, che gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all’articolo 8 della legge n. 222 del 1984):
· l’attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
· l’attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
· la durata dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali
Sulla base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.
La disposizioni in esame prevede, invece, che gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all’articolo 8 della legge n. 222 del 1984):
· l’attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
· l’attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
· la durata dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali