21 dicembre 2008

erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 sono state illustrate le novità legislative introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’art. 2120 c.c.”.
La circolare al punto 7.3 – Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali – indica che “qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione – ecceda
l’ammontare di contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza”.