Il nuovo quadro normativo fornisce quindi dei confini ben delimitati all’applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura attraverso i buoni lavoro (voucher):
- prestazioni occasionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, studenti, per le sole attività agricole stagionali in favore di aziende di qualunque dimensione;
- prestazioni occasionali svolte dalla generalità dei soggetti prestatori per la generalità delle attività agricole in favore di aziende aventi un volume d’affari annuo inferiore a 7 mila euro. Con riguardo al suddetto limite dei 7 mila euro di volume d’affari, è opportuno sottolineare che trattasi di limite ‘dimensionale’ dell’azienda, non avente quindi riferimento a regimi contabili o amministrativi diversi.
- prestazioni occasionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, studenti, per le sole attività agricole stagionali in favore di aziende di qualunque dimensione;
- prestazioni occasionali svolte dalla generalità dei soggetti prestatori per la generalità delle attività agricole in favore di aziende aventi un volume d’affari annuo inferiore a 7 mila euro. Con riguardo al suddetto limite dei 7 mila euro di volume d’affari, è opportuno sottolineare che trattasi di limite ‘dimensionale’ dell’azienda, non avente quindi riferimento a regimi contabili o amministrativi diversi.