Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 9 settembre 2008, n. 22858
Sezione lavoro
Sentenza 9 settembre 2008, n. 22858
Se è vero, infatti, che il mobbing non può realizzarsi attraverso una condotta istantanea, è anche vero che un periodo di sei mesi è più che sufficiente per integrare l'idoneità lesiva della condotta nel tempo.
Né ad escludere la responsabilità del datore, quando (come nella specie) il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero - tardivo - intervento "pacificatore" (come quello che la sentenza impugnata attribuisce al L.), non seguito da concrete misure e da vigilanza ed anzi potenzialmente disarmato di fronte ad un'aperta violazione delle rassicurazioni date dal presunto "mobbizzante" (cfr. deposizione L., sentenza pag. 13: "rimasi molto contrariato da questo suo cambiamento, anche perché 11 giorni prima mi aveva espresso valutazioni completamente diverse").
Né ad escludere la responsabilità del datore, quando (come nella specie) il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero - tardivo - intervento "pacificatore" (come quello che la sentenza impugnata attribuisce al L.), non seguito da concrete misure e da vigilanza ed anzi potenzialmente disarmato di fronte ad un'aperta violazione delle rassicurazioni date dal presunto "mobbizzante" (cfr. deposizione L., sentenza pag. 13: "rimasi molto contrariato da questo suo cambiamento, anche perché 11 giorni prima mi aveva espresso valutazioni completamente diverse").