22 settembre 2008

Decreto 112/2008: le novita' in relazione agli orari di lavoro


Le nuove definizioni di lavoratore notturno e lavoratore mobile, inapplicabilità del D.Lgv. 66/2003 al personale dei servizi di vigilanza privata, non più 11 ore consecutive di riposo nei regimi di reperibilità, le nuove deroghe, le nuove sanzioni.
La prima modifica, cambiando parti dell’articolo 1 del D.Lgs. 66/2003, è relativa alla definizione di “lavoratore notturno” precisando che, stante la mancanza di una discliplina collettiva, si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga “per almeno tre ore” (questa la novità del Decreto n. 112/2008) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Questo limite minimo, continua il testo, “è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.