Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 11 giugno 2008 per il rinnovo del C.c.n.l. per l’industria tessile/abbigliamento (euro 114,00 per il periodo 1.4.2008-30.06.2008) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale