In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato come la condotta di mobbing del datore di lavoro è rappresentata da atteggiamenti concreti o provvedimenti caratterizzati da finalità persecutorie e discriminanti, con connotazione “ emulativa e pretestuosa”, senza che ricorra necessariamente la violazione, da parte dello stesso datore di lavoro, di specifici obblighi contrattuali assunti nei confronti del dipendente.