Con sentenza del 25 febbraio 2008, n. 4718 la sezione terza civile della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che è a carico del datore di lavoro la responsabilità oggettiva che deriva dall’incidente occorso al lavoratore e che poteva essere evitato con la predisposizione di dispositivi di sicurezza sul macchinario utilizzato dallo stesso. Per la Cassazione, la circostanza indicata dalla titolare dell’impresa (secondo cui la stessa vittima avrebbe manomesso i pistoni di aggancio del cassone al carrello creando la situazione di pericolo) non sarebbe significativa anche se il dipendente era stato debitamente istruito circa il funzionamento della macchina e delle sue diverse parti e circa i pericoli che essa poteva presentare o se era stato espressamente diffidato dall'eseguire il lavoro o dal compiere le manovre che hanno creato la situazione di pericolo.