Con la circolare n. 149 dell’11 novembre 2004 sono state date istruzioni alle Sedi dell’Istituto in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del provvedimento in oggetto relative alla salvaguardia per il diritto a pensione a favore di coloro che conseguono entro il 31 dicembre 2007 il diritto al conseguimento della pensione di anzianità e della pensione nel sistema contributivo con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore.
Con successiva circolare n. 105 del 19 settembre 2005 sono state, tra l’altro, fornite indicazioni circa i nuovi requisiti per l’accesso a pensione previsti dalla citata legge n. 243 del 2004 e, in particolare, al punto 3.1.1 sono stati trattati i nuovi requisiti previsti dall’articolo 1 comma 7, lettera b), punto 2, in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Con successiva circolare n. 105 del 19 settembre 2005 sono state, tra l’altro, fornite indicazioni circa i nuovi requisiti per l’accesso a pensione previsti dalla citata legge n. 243 del 2004 e, in particolare, al punto 3.1.1 sono stati trattati i nuovi requisiti previsti dall’articolo 1 comma 7, lettera b), punto 2, in materia di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
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Pertanto, tutti coloro che maturano i requisiti nel corso del 2007, sulla base della disciplina oggi in vigore, le cui finestre di accesso si collocano nel 2008, potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le seguenti cadenze: