In risposta alle richieste di chiarimento pervenute da alcune Sedi, si conferma che, in linea con quanto enunziato in via incidentale dalla Corte costituzionale nella sentenza n.88/1992 e con le precedenti disposizioni del Ministero dell'Interno (v.circolare n.5 del 20.6.1980), il riconoscimento delle pensioni di inabilità civile, di cui all’art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118, deve avvenire - in presenza degli altri requisiti - tenendo conto del solo reddito personale del richiedente, come per gli assegni di invalidità parziale.