Ai lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, nel caso in cui fruiscano di buoni pasto deve essere applicato il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51 del Testo Unico per le Imposte sui Redditi (TUIR). Pertanto, anche nei confronti di tali lavoratori, i buoni pasto – fino al valore limite di 5,29 € giornalieri – non concorrono alla formazione della base imponibile e contributiva. Circolare n° 1 del 3 gennaio 2007.