19 ottobre 2008

PART-TIME: OBBLIGO DI PREDETERMINAZIONE DELL´ORARIO DI LAVORO

Cassazione civile , sez. lav., 01 settembre 2008 , n. 22003LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO
Si sostiene che, in linea generale, l´indicazione nel contratto scritto del solo impegno orario complessivo non esclude la legittimità del lavoro part - time allorchè risulti concordata tra le parti la distribuzione dell´impegno lavorativo; che, nel caso di specie, la natura dirigenziale delle mansioni escludeva il potere del datore di lavoro di determinazione degli orari (presupposto per configurare una clausola c.d. "elastica" o "a comando") e dagli elementi di prova acquisiti alla causa (deposizione dell´ispettrice dell´Inps P.C.; fatti allegati e non contestati dall´Inps) risultava che il dirigente gestiva in via del tutto autonoma il suo impegno lavorativo, anche per la ragione che, contemporaneamente, era vincolato da altro contratto di lavoro dirigenziale con una diversa società avente sede nello stesso stabile in cui operava la Expo.