13 luglio 2008

DATORE SOTTOPAGA I DIPENDENTI, E' ESTORSIONE

ROMA - Rischia una condanna per estorsione il datore di lavoro che sotto la minaccia del licenziamento sottopaga i propri dipendenti costringendoli a dichiarare un importo mensilesuperiore a quello che intascano ogni mese.
Lo afferma, in sostanza, la sentenza n.28682 della Seconda Sezione Penale della Cassazione nell'esame del caso dei due proprietari di un supermercato, marito e moglie, che vivono nel comune di Sciacca (Palermo).
I due imprenditori ogni mese costringevano i lavoratori del loro negozio ad accettare uno stipendio inferiore rispetto a quello che ufficialmente dichiaravano di versare.
La Cassazione, confermando il divieto di dimora nel comune di Sciacca per la moglie, Calogera B., disposto dal Tribunale della liberta' di Palermo, ha sottolineato che:
'' nel caso in cui un datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e in genere in condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro e' di gran lunga superiore all'offerta, e quindi ponendo i dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro e' configurabile il delitto di estorsione''.