
Con msg. n. 6731 del 24 marzo 2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/03/2009. Dette precisazioni peraltro sono state recepite dall’art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009 n. 33.
Pertanto il comma 1-bis dell’art. 19 risulta modificato nel senso che, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
L’art. 7-ter, inoltre, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti.
Nel ribadire infine che il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 19 nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all’indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1.1.2009, si forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni operative e si allega modulo di domanda (DS/Sosp).