08 giugno 2009

Amianto: la rivalutazione contributiva deve essere calcolata solo sui periodi di effettiva esposizione alle fibre aerodisperse

Sulla base di questi principi questa Corte ha ripetutamente ritenuto che l'articolo 13, comma 8, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico), deve essere interpretato nel senso che per "intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail" deve intendersi quello, necessariamente superiore ai dieci anni, connotato dal rischio morbigeno come sopra definito, restando esclusi i periodi lavorativi diversi (cosi' la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte: tra tante, Cass . sent. n. 517 del 2007, n. 27111 del 2006, n. 1140 del 2005, n. 21667 del 2004, n. 4950 del 2002).
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Ordinanza del 6 maggio 2009, n. 10437